DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO:
Dichiarazione di nascita
DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO E RIFERIMENTI NORMATIVI:
La denuncia di nascita va effettuata:
- da uno dei genitori, quando questi siano coniugati tra loro
- da entrambi i genitori quando i genitori non sono coniugati tra loro
Dove:
- presso la Direzione Sanitaria del centro ove è avvenuto il parto (entro 3 giorni dall'evento);
- presso il Comune ove è avvenuto il parto (entro 10 giorni dall'evento);
- presso il Comune di residenza dei genitori (entro 10 giorni dall'evento);
- presso il Comune di residenza della madre, se il padre è residente in altro comune (entro 10 giorni dall'evento);
- presso il Comune di residenza del padre, previo accordo con la madre se questa è residente in altro Comune: in questo caso l'iscrizione anagrafica del nato sarà comunque nel Comune di residenza della madre come previsto per legge (entro 10 giorni dall'evento);
- presso il Comune di residenza del padre qualora la madre non sia residente in nessun Comune italiano (entro 10 giorni dall'evento).
Avvertenze importanti:
- Sino al momento della dichiarazione di nascita il bambino non risulta iscritto all’Anagrafe della Popolazione Residente, per cui sino ad allora, la sua nascita non potrà essere certificata.
- Il figlio viene di norma iscritto all’anagrafe del Comune di residenza della madre, tuttavia se i genitori con residenze diverse concordano di rendere la dichiarazione di nascita presso il comune di residenza del padre, tale comune dovrà trasmettere copia dell’atto per la trascrizione al comune di residenza della madre, che provvederà anche all’iscrizione anagrafica del minore.
Documentazione da presentare:
- Documento di identità valido del dichiarante/i;
- attestazione di nascita rilasciata dal medico o dall'ostetrica che ha assistito al parto.
I genitori stranieri devono produrre il passaporto in corso di validità e, se non conoscono l'italiano, è necessaria l'assistenza di un interprete.
Denuncia di nascita tardiva:
Nel caso in cui la denuncia di nascita venga effettuata oltre i termini previsti dalla legge (10 giorni), verrà comunque redatto un atto di nascita come precedentemente descritto, in cui dovranno essere inserite le ragioni del ritardo della dichiarazione stessa, e ne verrà data comunicazione alla Procura della Repubblica per l'adozione di eventuali sanzioni previste dall'art. 566 del codice penale (occultamento di neonato).
Il cognome dei nuovi nati:
Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 131/2022, dal 1 giugno 2022 ai nuovi nati la modalità ordinaria prevede l’attribuzione del doppio cognome nell’ordine stabilito dai genitori, che potranno accordarsi anche per attribuire o solo il cognome paterno o solo il cognome materno.
L’accordo non dovrà essere formalizzato in alcun modo ulteriore rispetto alla dichiarazione resa nell’atto di nascita e nel caso in cui la nascita venisse dichiarata da un solo genitore (ad esempio quando il figlio nasce da genitori coniugati), sarà quest’ultimo ad assumersi la responsabilità di agire in accordo con l’altro genitore.
In caso di mancato accordo, i genitori dovranno rivolgersi al Tribunale di Ferrara.
Qualche esempio pratico
I genitori padre: ROSSI – madre: VERDI possono scegliere di attribuire uno dei seguenti cognomi:
ROSSI VERDI (cognome paterno + cognome materno)
VERDI ROSSI (cognome materno + cognome paterno)
ROSSI (solo cognome paterno)
VERDI (solo cognome materno)
Nel caso in cui il genitore avesse già un cognome composto da più elementi, alla luce della normativa vigente, si dovrà trasmettere l’intero cognome e non una sola parte di esso.
I genitori padre: ROSSI – madre: VERDI BIANCHI possono, quindi, attribuire uno dei seguenti cognomi:
ROSSI VERDI BIANCHI (cognome paterno + doppio cognome materno)
VERDI BIANCHI ROSSI (doppio cognome materno + cognome paterno)
ROSSI (solo cognome paterno)
VERDI BIANCHI (solo doppio cognome materno)
Al nuovo nato o alla nuova nata potrà anche essere attribuito un cognome diverso da quello già attribuito a fratelli e sorelle nati in precedenza.
Tutti coloro che, nati prima dell’entrata in vigore delle presenti disposizioni, volessero modificare il proprio cognome (ad esempio aggiungendo quello materno) dovranno rivolgersi alla Prefettura del luogo di residenza.
Al nato può essere attribuito un solo nome che corrisponda al sesso. Il nome può essere composto da più elementi onomastici fino ad un massimo di tre, anche separati da virgola.
E’ fatto divieto, inoltre, imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello e di una sorella viventi.
Attribuzione della cittadinanza a bambino nato in Italia da genitori entrambi comunitari e/o stranieri:
Al bambino nato in Italia da genitori entrambi non italiani viene attribuita la cittadinanza del paese straniero solo quando viene presentata al Comune apposita documentazione rilasciata dal paese di appartenenza. Il bambino nato in Italia da genitori non italiani, deve essere registrato presso l'Ufficio di Stato Civile, che redige l'atto di nascita. A seguito della redazione dell'atto di nascita, il bambino viene iscritto nell'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di residenza dei genitori, con i dati risultanti dall'atto di nascita su cui non è riportata la cittadinanza del bambino.
La cittadinanza del bambino nell'Anagrafe della Popolazione Residente verrà pertanto indicata come “NON DOCUMENTATA”, in quanto, sulla base di quello che è stabilito dai commi 2 e 2 bis, art. 2, del D.P.R. n. 394/1999, gli stati, fatti, e qualità personali, tra cui la cittadinanza di appartenenza, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, ovvero tramite passaporto o documento equipollente, certificato di nascita o attestazione rilasciata dall'autorità consolare straniera. Tali documenti devono essere tradotti in lingua italiana ed essere in regola con le norme sulla legalizzazione. Pertanto, la cittadinanza del bambino negli archivi anagrafici verrà riportata quando sia stata presentata al Comune la documentazione prima descritta, e fino ad allora sulle attestazioni anagrafiche e sulla carta d'identità rilasciate, alla voce cittadinanza verrà indicato “NON DOCUMENTATA”.
Casi particolari:
- Nel caso di bimbo nato morto, la dichiarazione va fatta esclusivamente al comune di nascita;
- nel caso di bimbo nato vivo, ma morto prima della registrazione della nascita, la dichiarazione va fatta esclusivamente al comune di nascita;
- nel caso di bimbo nato in Italia da genitori stranieri residenti all'estero, la dichiarazione può essere fatta al centro di nascita (ospedale o casa di cura) o al comune di nascita;
- nel caso di bimbo nato in Italia da genitori italiani residenti all'estero (iscritti all’A.I.R.E), la dichiarazione può essere fatta al centro di nascita (ospedale o casa di cura) o al comune di nascita. Ne consegue che l’ufficiale dello stato civile del Comune luogo dell’evento della nascita dopo aver proceduto a iscrivere o a trascrivere l’atto di nascita del bambino ne darà comunicazione all’ ufficiale di anagrafe del Comune competente alla registrazione A.I.R.E. del minore.
Riferimenti normativi:
- Legge n. 219 del 10 dicembre 2012 "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali"
- D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 "Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici"
- D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative"
- D.P.R. n. 323 del 6 settembre 1989 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470 sull'anagrafe e sul censimento degli italiani all'estero"
- L. n. 470 del 27 ottobre 1988 "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero"
- Codice civile artt. 231 e seguenti
Servizio Relazioni con il Pubblico e Demografìa
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ufficiali di Stato Civile - Servizio Relazioni con il Pubblico e Demografia
SOGGETTO COMPETENTE PER L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE: Ufficiali di Stato Civile - Servizio Relazioni con il Pubblico e Demografia
MODULISTICA, DOCUMENTI DA ALLEGARE E ACCESSO AGLI UFFICI DI RIFERIMENTO PER LE INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO: viene presentata richiesta diretta all'Ufficiale di Stato Civile
TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO: l’atto di nascita viene redatto nel momento in cui il/i dichiarante/i si reca/no presso l’Ufficio dello Stato Civile con la idonea documentazione.
Il procedimento non è soggetto a silenzio assenso
STRUMENTI DI TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE:
In applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna o in alternativa, al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n.1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni.
I tempi di attivazione del procedimento on-line sono previsti nel piano di informatizzazione dell'Ente
COSTO
Il procedimento non prevede nessun costo a carico del cittadino.
POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA:
Segretario Generale dell'Ente ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n. 162 del 15/11/2012, tramite l'invio di specifica richiesta in carta semplice, firmata, da inviare per posta ordinaria al Comune di Bondeno - Piazza Garibaldi, 1 - 44012 Bondeno (FE) o consegnata direttamente al Segretario Generale oppure, con firma digitale, inviata tramite Casella di Posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: comune.bondeno@pec.it
Telefono Ufficio: 0532/899230
Posta elettronica ufficio (E.MAIL): segretario@comune.bondeno.fe.it
Posta elettronica istituzionale (PEC): comune.bondeno@pec.it