Denominazione del procedimento:
Richiesta di accesso ai documenti amministrativi
Descrizione del procedimento e riferimenti normativi: Per “diritto di accesso” si intende, in base alla normativa vigente, il diritto degli interessati a prendere visione e ad estrarre copia di documenti amministrativi. Ne sono titolari tutti i cittadini, società e associazioni, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento di cui si chiede l’accesso. Per “documento amministrativo”, si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili ad eccezione di quelli previsti dall’art. 24, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (c.d. fattispecie di esclusione dell’accesso), tra i quali è contemplata l’esclusione per le richieste di accesso agli atti preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni e per le istanze che, ove soddisfatte, possano pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, imprese e associazioni.
Fonti normative:
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali - Stralcio artt. 10 e 43
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Stralcio artt. 38 e 59
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - Stralcio artt. 59 e 60
- Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 - Codice delle comunicazioni elettroniche - Stralcio artt. 10, 11 e 51
- Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell’amministrazione digitale - Stralcio artt. 4, 12, 15, 52 e 65
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale - Stralcio art. 27, 122, 159 e 161
- Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE - Stralcio art. 13
- Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2007, n. 157 - Regolamento recante riordino della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi prevista dall’articolo 27 della L. 7 agosto 1990, n. 241, a norma dell’articolo 1, comma 1346, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.
- Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale - Stralcio art. 1, 3-sexies e 9
Unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria: Settori e Servizi Comunali competenti per materia, con ricezione/registrazione dell richiesta all'Ufficio Relazioni con il Pubblico - Demografìa
Per la ricezione della richiesta e registrazione dati:
Dondi Rita
Telefono Ufficio 0532/899211
Posta Elettronica Ufficio (E.MAIL): dondi.rita@comune.bondeno.fe.it
Posta Elettronica Istituzionale (PEC): comune.bondeno@pec.it
Soggetto competente per l’adozione del provvedimento finale: Tutti i responsabili dei Settori e Servizi comunali
Modulistica, documenti da allegare e accesso agli uffici di riferimento per le informazioni sul procedimento:
- direttamente o telefonicamente (0532/899211): lunedì - venerdì: dalle 8,00 alle 16,30 e sabato dalle 8,00 alle 13,00;
- tramite posta elettronica (dondi.rita@comune.bondeno.fe.it).
Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni
Il procedimento è soggetto a silenzio diniego: Sulla richiesta deciderà il dirigente o il responsabile della struttura competente a produrre o detenere la documentazione richiesta nella stessa. La richiesta di accesso può avere 4 diversi tipi di esito, che sono comunicati per iscritto al richiedente:
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Accoglimento: la richiesta viene ritenuta completa e fondata su un interesse tutelato dall’ordinamento e collegato ai documenti di cui si chiede visione o copia; pertanto, tutta la documentazione viene messa a disposizione del richiedente.
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Limitazione: la domanda viene ritenuta completa e fondata, tuttavia, per esigenze di riservatezza o per altre ragioni previste dalla legge, può essere messa a disposizione del richiedente solo una parte della documentazione.
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Differimento: la domanda viene ritenuta completa e fondata, tuttavia non può essere accolta immediatamente, ma solo in un secondo momento, indicato dall’Amministrazione.
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Rifiuto: la domanda non può essere accolta.
Entro 30 giorni ricorso al T.A.R. di Bologna ovvero ricorso al Difensore civico competente territorialmente, per il riesame della richiesta.
Per l'esame di documenti con rilascio di copia conforme all'originale autenticata occorre specifica marca da bollo.
Potere sostitutivo in caso di inerzia:
Segretario Generale dell'Ente ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n. 162 del 15/11/2012, tramite l'invio di specifica richiesta in carta semplice, firmata, da inviare per posta ordinaria al Comune di Bondeno - Piazza Garibaldi, 1 - 44012 Bondeno (FE) o consegnata direttamente al Segretario Generale oppure, con firma digitale, inviata tramite Casella di Posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: comune.bondeno@pec.it
Telefono Ufficio: 0532/899230
Posta elettronica ufficio (E.MAIL): segretario@comune.bondeno.fe.it
Posta elettronica istituzionale (PEC): comune.bondeno@pec.it