Attività produttive (ex 4.4 linee guida relative all’applicazione delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012 e smi VI EDIZIONE)
Per le unità immobiliari destinate ad attività produttiva i beneficiari dei contributi concessi per il ripristino o la ricostruzione di immobili produttivi sono tenuti:
- in caso di attività in esercizio alla data del sisma a garantire la prosecuzione della stessa attività, e qualora il titolare dell’attività vi rinunci, garantire comunque l’utilizzo e il mantenimento della destinazione d’uso produttiva per almeno due anni dalla ultimazione dei lavori.
- in caso di attività non in esercizio alla data del sisma o nei 36 mesi precedenti a dimostrare l’effettiva utilizzazione dell’unità immobiliare produttiva da parte del proprietario o da parte di terzi nei successivi sei mesi dall’ultimazione dei lavori oppure a comunicare al Comune la disponibilità all’affitto, locazione, comodato dell’immobile stesso.
Diversamente a quanto previsto per gli immobili ad uso abitativo nel caso degli immobili produttivi non è prevista l’attività di incrocio domanda/offerta da parte del Comune ma l’acquisizione da parte dello stesso delle disponibilità dei proprietari al fine di darne adeguata pubblicità; è pertanto disponibile presso l'ufficio MUDE l'elenco degli immobili produttivi riparati a seguito del sisma 2012 per i quali i proprietari hanno richiesto l’iscrizione negli elenchi comunali, dichiarandone la disponibilità all’affitto/locazione/comodato.